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STATUTO
Articolo
1) Il "Centro Sociale-Comitato di Quartiere Infernetto"
è una libera associazioneche persegue il fine di mantenere rapporti
con l'Amministrazione Comunale per lo sviluppo ed il miglioramento
dei servizi del quartiere; organizza e gestisce manifestazioni
ricreative, culturali, turistiche, sportive, sociali, assistenziali
di spettacolo e di festeggiamento. Non ha fini di lucro e gode
di tutte le esenzioni e facilitazioni di legge; opera sul piano
del volontariato, senza distinzioni ideologiche, confessionali
o etniche. Il "Centro Sociale-Comitato di Quartiere Infernetto"
ha sede in Roma, in Via Alessandro Stradella n° 59; può affiliarsi
alle Associazioni Nazionali.
Articolo
2) L'iscrizione all'associazione è aperta a tutti i cittadini.
Tutti i soci hanno gli stessi diritti pur distinguendosi in fondatori,
ordinari, benemeriti, aggregati e straordinari. Soci fondatori
sono coloro che hanno contribuito all'organizzazione e allo sviluppo
dell'Associazione, hanno firmato l'atto costitutivo ed il predente
statuto. Soci ordinari sono coloro che si associano dopo la redazione
dell'atto costitutivo. Soci benemeriti sono coloro che hanno assunto
particolari impegni a favore dell'Associazione con la loro opera
e con il loro sostegno morale o finanziario. Soci aggregati sono
il coniuge e gli altri famigliari. Soci straordinari sono coloro
che risiedono fuori dal Quartiere Infernetto.
Articolo
3) Tutti i soci sono tenuti a versare le quote associative
stabilite dal Consiglio Direttivo; l'importo delle quote sarà
contenuto nei limiti strettamente necessari alla buona gestione
dell'Associazione, tenendo conto che il fine precipuo dell'Associazione
stessa è quello di svolgere attività nell' interesse dei soci
e dei cittadini del Quartiere, autofinanziandosi attraverso le
attività medesime.
Articolo
4) La qualità di socio comporta l'osservanza degli obblighi
fissati dal presente statuto, l'uso di tutti i servizi e la pertecipazione
alle iniziative promosse dall'Associazione, si perde tale qualifica,
per dimissioni o per radiazione decisa dal Collegio dei Probiviri
su proposta del Consiglio Diretivo per gravi motivi.
Articolo
5) ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE, sono:
A) L'Assemblea
dei soci;
B) Il Consiglio
Direttivo;
C) Il Presidente
ed il VicePresidente;
D) Il Collegio
dei Probiviri;
E) Il Collegio
dei Sindaci Revisori.
L'assemblea
può essere ordinaria e straordinaria; è convocata dal Presidente
o da chi ne esercita le funzioni, mediante l'affissione dell'avviso
all'albo sociale, con l'indicazione della data, dell'orario e
dell'ordine del giorno. L'assemblea ordinaria è convocata almeno
una volta l'anno entro il 31 Marzo, per l'approvazione del programma
di attività. L'assemblea ordinaria può essere convocata ogni qualvolta
lo ritengano necessario il Consiglio Direttivo, il Collegio dei
Sindaci o lo richiedono almeno un quarto dei soci. L'assemblea
straordinaria è convocata per l'esame e l'approvazione di eventuali
modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione.
Articolo
6) Le asssemblee ordinarie sono valide in prima convocazione
quando siano presenti almeno la metà dei soci. In seconda convocazione
l'assemblea e le sue deliberazioni sono valide qualunque sia il
numero degli intervenuti. Per le assemblee straordinarie e per
le deliberazioni di modicifa dello Statuto o di scioglimento dell'Associazione,
occorre la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi
dei soci. Negli altri casi le delibere delle assemblee sono approvate
dalla maggioranza dei presenti.Ogni socio ha diritto di farsi
rappresentare per delega da un altro socio. Ciascun socio non
può avere più di cinque deleghe. Le deliberazioni dell'assemblea
adottate a norma del presente Statuto vincolano tutti i soci ancorchè
assenti o dissenzienti.
Articolo
7) Tutte le cariche e gli incarichi sono onorari e non prevedono
compenso alcuno; è ammesso il rimborso delle spese sostenute per
incarichi particolari.
Articolo
8) I membri del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei
Sindaci non possono ricoprire altre cariche sociali.
Articolo
9) L'Associazione è retta ed amministrata dal Consiglio Direttivo,
eletto dall'Assemblea, composto da un numero di membri compreso
fra 12 e 26. Resta in carica per due anni ed è convocato ogni
volta lo ritenga necessario il Presidente o almeno tre Consiglieri.
Il Consoglio Direttivo nomina il Presidente, il Vice Presidente,
il Cassiere e attribuisce tutti gli altri incarichi operativi;
esegue le deliberazioni dell'Assemblea. Esso delibera validamente
con l'intervento della metà più uno dei componenti; le delibere
sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Articolo
10) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
sovraintende e coordina le varie attività; provvede al disbrigo
delle questioni di ordinaria amministrazione, può redigere un
regolamento interno, esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza
o impedimento.
Articolo
11) Il Cassiere è incaricato della tenuta dei contabilità
e della custodia del fondo cassa. Il contante eccedente il fondo
cassa sarà depositato su un libretto bancario o postale al portatore.
Articolo
12) Le funzioni di controllo amministrativo sono svolte dal
Collegio dei Sindaci revisori composto da due membri eletti dall'assemblea.
Articolo
13) Le funzioni di controllo sociale sono svolte dal Collegio
dei Probiviri composto da due membri eletti dall'Assemblea.
Articolo
14) Per tutto quello che non è espressamente contemplato nel
presente Statuto si farà riferimento alle disposizioni del Codice
Civile dall'art. 36 all'art. 42.
Articolo
15) In caso di scoglimento dell'Associazione tutti i beni
patrimoniali saranno destinati ad opere di pubblica utilità per
il quartiere Infernetto.
LETTO FIRMATO
E SOTTOSCRITTO:
Seguono
26 (ventisei) firme autografe.
Registrato
a Roma, Ufficio del Registro Atti privati in data 09 Settembre
1996.
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