STATUTO
Articolo
1) Il "Centro Sociale-Comitato di Quartiere Infernetto"
è una libera associazioneche persegue il fine di mantenere rapporti
con l'Amministrazione Comunale per lo sviluppo ed il miglioramento
dei servizi del quartiere; organizza e gestisce manifestazioni ricreative,
culturali, turistiche, sportive, sociali, assistenziali di spettacolo
e di festeggiamento. Non ha fini di lucro e gode di tutte le esenzioni
e facilitazioni di legge; opera sul piano del volontariato, senza
distinzioni ideologiche, confessionali o etniche. Il "Centro
Sociale-Comitato di Quartiere Infernetto" ha sede in Roma,
in Via Alessandro Stradella n° 59; può affiliarsi alle Associazioni
Nazionali.
Articolo
2) L'iscrizione all'associazione è aperta a tutti i cittadini.
Tutti i soci hanno gli stessi diritti pur distinguendosi in fondatori,
ordinari, benemeriti, aggregati e straordinari. Soci fondatori sono
coloro che hanno contribuito all'organizzazione e allo sviluppo
dell'Associazione, hanno firmato l'atto costitutivo ed il predente
statuto. Soci ordinari sono coloro che si associano dopo la redazione
dell'atto costitutivo. Soci benemeriti sono coloro che hanno assunto
particolari impegni a favore dell'Associazione con la loro opera
e con il loro sostegno morale o finanziario. Soci aggregati sono
il coniuge e gli altri famigliari. Soci straordinari sono coloro
che risiedono fuori dal Quartiere Infernetto.
Articolo
3) Tutti i soci sono tenuti a versare le quote associative stabilite
dal Consiglio Direttivo; l'importo delle quote sarà contenuto nei
limiti strettamente necessari alla buona gestione dell'Associazione,
tenendo conto che il fine precipuo dell'Associazione stessa è quello
di svolgere attività nell' interesse dei soci e dei cittadini del
Quartiere, autofinanziandosi attraverso le attività medesime.
Articolo
4) La qualità di socio comporta l'osservanza degli obblighi
fissati dal presente statuto, l'uso di tutti i servizi e la pertecipazione
alle iniziative promosse dall'Associazione, si perde tale qualifica,
per dimissioni o per radiazione decisa dal Collegio dei Probiviri
su proposta del Consiglio Diretivo per gravi motivi.
Articolo
5) ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE, sono:
A) L'Assemblea
dei soci;
B) Il Consiglio
Direttivo;
C) Il Presidente
ed il VicePresidente;
D) Il Collegio
dei Probiviri;
E) Il Collegio
dei Sindaci Revisori.
L'assemblea
può essere ordinaria e straordinaria; è convocata dal Presidente
o da chi ne esercita le funzioni, mediante l'affissione dell'avviso
all'albo sociale, con l'indicazione della data, dell'orario e dell'ordine
del giorno. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno
entro il 31 Marzo, per l'approvazione del programma di attività.
L'assemblea ordinaria può essere convocata ogni qualvolta lo ritengano
necessario il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci o lo
richiedono almeno un quarto dei soci. L'assemblea straordinaria
è convocata per l'esame e l'approvazione di eventuali modifiche
statutarie e lo scioglimento dell'Associazione.
Articolo
6) Le asssemblee ordinarie sono valide in prima convocazione
quando siano presenti almeno la metà dei soci. In seconda convocazione
l'assemblea e le sue deliberazioni sono valide qualunque sia il
numero degli intervenuti. Per le assemblee straordinarie e per le
deliberazioni di modicifa dello Statuto o di scioglimento dell'Associazione,
occorre la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei
soci. Negli altri casi le delibere delle assemblee sono approvate
dalla maggioranza dei presenti.Ogni socio ha diritto di farsi rappresentare
per delega da un altro socio. Ciascun socio non può avere più di
cinque deleghe. Le deliberazioni dell'assemblea adottate a norma
del presente Statuto vincolano tutti i soci ancorchè assenti o dissenzienti.
Articolo
7) Tutte le cariche e gli incarichi sono onorari e non prevedono
compenso alcuno; è ammesso il rimborso delle spese sostenute per
incarichi particolari.
Articolo
8) I membri del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci
non possono ricoprire altre cariche sociali.
Articolo
9) L'Associazione è retta ed amministrata dal Consiglio Direttivo,
eletto dall'Assemblea, composto da un numero di membri compreso
fra 12 e 26. Resta in carica per due anni ed è convocato ogni volta
lo ritenga necessario il Presidente o almeno tre Consiglieri. Il
Consoglio Direttivo nomina il Presidente, il Vice Presidente, il
Cassiere e attribuisce tutti gli altri incarichi operativi; esegue
le deliberazioni dell'Assemblea. Esso delibera validamente con l'intervento
della metà più uno dei componenti; le delibere sono assunte con
voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità
prevale il voto del Presidente.
Articolo
10) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
sovraintende e coordina le varie attività; provvede al disbrigo
delle questioni di ordinaria amministrazione, può redigere un regolamento
interno, esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Convoca
e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci. Il Vice
Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Articolo
11) Il Cassiere è incaricato della tenuta dei contabilità e
della custodia del fondo cassa. Il contante eccedente il fondo cassa
sarà depositato su un libretto bancario o postale al portatore.
Articolo
12) Le funzioni di controllo amministrativo sono svolte dal
Collegio dei Sindaci revisori composto da due membri eletti dall'assemblea.
Articolo
13) Le funzioni di controllo sociale sono svolte dal Collegio
dei Probiviri composto da due membri eletti dall'Assemblea.
Articolo
14) Per tutto quello che non è espressamente contemplato nel
presente Statuto si farà riferimento alle disposizioni del Codice
Civile dall'art. 36 all'art. 42.
Articolo
15) In caso di scoglimento dell'Associazione tutti i beni patrimoniali
saranno destinati ad opere di pubblica utilità per il quartiere
Infernetto.
LETTO FIRMATO
E SOTTOSCRITTO:
Seguono 26
(ventisei) firme autografe.
Registrato
a Roma, Ufficio del Registro Atti privati in data 09 Settembre 1996.
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